È più semplice l'accesso all'Anagrafe delle Onlus per le Organizzazioni non governative già riconosciute idonee dal Ministero degli Affari Esteri alla data del 29 agosto 2014. Come chiarisce infatti la risoluzione n. 22/E di oggi dell'Agenzia delle Entrate, le Ong che presentano apposita istanza d'iscrizione non sono affatto tenute ad adeguare i rispettivi statuti o atti costituivi ai fini del riconoscimento come Onlus.
Iscrizione con percorso semplificato per le Ong “storiche”, cioè già riconosciute idonee - Dunque, spiega il documento di prassi, l'iscrizione avviene senza imporre alle Ong alcuna modifica degli statuti o degli atti costitutivi. Al modello di comunicazione, quindi, non dovrà allegarsi lo statuto o l'atto costitutivo, né l'eventuale dichiarazione sostitutiva.
Tempi e modalità dell'iscrizione - L'istanza, continua la risoluzione, è presentata utilizzando l'apposito modello di comunicazione, reperibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate nella sezione riservata al non profit. Il modello può essere spedito in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento o consegnato, in duplice copia, alla Direzione regionale competente nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale della Ong che presenta l'istanza. In particolare, nel modello, in corrispondenza della casella 14, riguardante il settore di attività, dovrà essere indicato l'acronimo “ONG”. La Direzione regionale darà comunicazione dell'avvenuta iscrizione all'organizzazione interessata.
Si ricorda, inoltre, che l'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus secondo la procedura descritta è prevista unicamente per le Ong “idonee” alla data del 29 agosto 2014.
Fonte: Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it
Per approfondire:
Articolo Fisco Oggi
La risoluzione 24/02/2015 n. 22 - Agenzia Entrate - Direzione Centrale Normativa
Modello dell'Agenzia Entrate da utilizzare (modello standard per fare richiesta come Onlus)